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L'IMU, "Imposta MUnicipale propria", è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n. 23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all'imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l'art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell'IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.

La principale novità introdotta con il D.L. n. 201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell'IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.

La base imponibile su cui viene calcolata l'IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell'immobile calcolato ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.n. 504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.

Sono previste detrazioni per l'abitazione principale, una fissa pari ad € 200,00, ed una che dipende dal numero di figli conviventi di età non superiore a 26 anni nella misura di € 50,00 per ciascun figlio fino ad un massimo di € 400,00.


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Chi deve pagare

I soggetti passivi d'imposta

 

Sono soggetti passivi di imposta, sia persona fisica che società, in base alle quote di proprietà possedute i seguenti soggetti:

 

  • -Proprietari di immobili (fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili);
  • -Titolari del diritto reale di usufrutto, uso e abitazione;
  • -Titolari di locazione finanziaria;
  • -Titolari di suolo su cui è costituito il diritto di superficie (se concesso il diritto di superficie su area di proprietà comunale a cooperativa edilizia, è quest'ultima, fino alla realizzazione della costruzione, obbligata al pagamento dell'imposta gravante sul suolo);
  • -Titolari del diritto di enfiteusi circa l'utilizzazione di un fondo agricolo;
  • -Titolari di concessione su aree demaniali.
 

Nel caso di decesso del proprietario il pagamento dell'IMU deve essere eseguito a nome del deceduto, a cura dell'erede. Per il periodo successivo, il pagamento deve essere eseguito dall'usufruttuario o dagli eredi, a loro nome. La dichiarazione di successione a nome del deceduto e dei singoli eredi è fornita all'Ufficio direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Quando pagare

Termini di Versamento dell'Imposta Municipale

 

Propria I contribuenti devono versare l'imposta, per l'anno in corso, in due rate:

 

  • -prima rata entro il 18 giugno 2012 (la data indicata dalla normativa è il 16 giugno che però è un sabato, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo);
  • -seconda rata entro il 17 dicembre 2012 (la data indicata dalla normativa è il 16 dicembre che però è una domenica, pertanto la scadenza è rinviata al primo giorno feriale successivo).
N.B.: l'imposta dovuta per la sola abitazione principale, comprese le pertinenze, può essere versata in tre rate anziché in due. In questo caso, con l'acconto di giugno si versa un terzo dell'imposta relativa all'abitazione principale e un altro terzo entro il 17 settembre (il 16 è domenica). Il saldo infine dovrà essere effettuato, come nell'ipotesi di versamento in due rate, entro il 17 dicembre sulla base delle aliquote deliberate dal Comune.

Dove e come pagare

L'acconto deve essere versato esclusivamente mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica).

 

Il saldo deve essere versato mediante mod. F24 (in posta, banca o per via telematica);il bollettino di c/c postale previsto dall'art. 13, comma 12, del d.l. 201/11 che disciplina l'IMU, potrà essere utilizzato qualora venga emanato in tempo utile il relativo decreto ministeriale; di questo sarà data informazione.

 

Il versamento dell'Imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, per i fabbricati rurali ad uso strumentale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, va effettuato esclusivamente a favore del Comune.

 

Per gli altri immobili il versamento dell'Imposta dovuta deve essere eseguito parte a favore del Comune e parte a favore dello Stato.

 

Occorre quindi indicare distintamente, sul mod. F24, gli importi da versare al Comune e allo Stato, già suddivisi secondo i seguenti codici:

 

-3912 Abitazione principale e relative pertinenze ;

 

-3913 Fabbricati rurali ad uso strumentale ;

 

-3914 Terreni (quota Comune) ;

 

-3915 Terreni (quota Stato) ;

 

-3916 Aree fabbricabili (quota Comune) ;

 

-3917 Aree fabbricabili (quota Stato) ;

 

-3918 Altri fabbricati (quota Comune) ;

 

-3919 Altri fabbricati (quota Stato) ;

 

-3923 Interessi da accertamento ;

 

-3924 Sanzioni da accertamento ;

 

In tutti i casi, sia per la quota comunale che per quella dello Stato deve essere riportato sul mod. F24 il codice identificativo del Comune di Motta Montecorvino: F777.

 

L'Imu va versata senza decimali, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore (esempio: 72,49 euro si arrotondano a 72 euro; 72,50 si arrotondano a 73 euro). L'arrotondamento va effettuato per ogni rigo del mod. F24 (es. euro 39,4 per altri fabbricati - quota Comune, ed euro 39,4 per altri fabbricati - quota Stato, si arrotondano entrambi a 39 euro).

 

L'importo minimo per soggetto passivo è 12 euro annui.

 

La Base Imponibile

La base imponibile si ottiene aumentando del 5% la rendita catastale dei fabbricati e del 25% il reddito dominicale dei terreni

 

(NB - l'aumento percentuale va applicato sempre, anche sulle nuove rendite catastali), applicando al valore ottenuto i seguenti moltiplicatori:

 

-160 per i fabbricati gruppo catastale A (escluso A/10) e categorie catastali C/2, C/6, C/7;

 

-140 per i fabbricati gruppo catastale B e categorie catastali C/3, C/4, C/5;

 

-135 per i terreni (anche se coltivati occasionalmente o incolti);

 

-110 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 

-80 per i fabbricati categorie catastali A/10 e D/5;

 

-60 per i fabbricati gruppo catastale D (escluso D/5); moltiplicatore 65 dal 1° gennaio 2013;

 

-55 per i fabbricati categoria catastale C/1;

 

La base imponibile ottenuta viene moltiplicata per l'aliquota di competenza.

 

Dall'imposta ottenuta si tolgono le detrazioni, se spettanti.

 

La detrazione va suddivisa in parti uguali tra coloro che ne possono usufruire e nel rispetto del numero di mesi di occupazione.

 

Non è tassabile come fabbricabile, previa comunicazione presentata nei termini, il terreno destinato all'attività agro-silvo-pastorale a cura del proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto negli elenchi della previdenza agricola, salvo il caso di reale utilizzazione edificatoria.

 

Per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli l'imposta si calcola sul valore eccedente gli € 6.000,00 con la riduzione:

 

-del 70% superiore a € 6.000,00 fino a 15.500,00

 

-del 50% superiore a € 15.500,00 fino a 25.500,00

 

-del 25% superiore a € 25.500,00 fino a 32.000,00

 

-senza riduzioni oltre i 32.000,00

 

Per il comune di Motta Montecorvino i terreni agricoli sono esenti dall'applicazione dell'imposta in quanto rocadenti in zona montana.

 

Per i fabbricati rurali, iscritti al catasto terreni (da regolarizzare entro il 30/11/2012) unica soluzione entro il 17 dicembre.

 

Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale E sono esenti da IMU.

 

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico e artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (per il periodo in cui sussistono le condizioni).

 

Le Aliquote

Aliquote per il versamento in acconto

 

Con l'acconto di giugno si deve versare il 50% dell'imposta dovuta, applicando le aliquote di base e le detrazioni stabilite dal decreto legge 201/2011:

 

Abitazione principale e relative pertinenze - aliquota dello 0,4% con un massimo di 3 pertinenze, una per ogni categoria catastale come sotto specificato;

 

fabbricati rurali ad uso strumentale - aliquota dello 0,2%;

 

tutti gli altri fabbricati, terreni agricoli, aree fabbricabili - aliquota di base dello 0,76%;

 

Nel caso si scelga di versare in tre rate l'imposta dovuta per l'abitazione principale e relative pertinenze, l'aliquota dello 0,4% è applicabile anche alla seconda rata di settembre.

 

Aliquote per il versamento a saldo

 

A saldo, occorre ricalcolare l'imposta annua complessivamente dovuta sulla base delle seguenti aliquote e detrazioni deliberate dal Comune e sottrarre quanto già versato in acconto.

 

-abitazione principale e relative pertinenze - 0,6%;

 

-detrazione per abitazione principale e relative pertinenze - euro 200 (N.B. l'aliquita ridotta e la detrazione per abitazione princiaple si applicano anche ad anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata);

 

-maggiore detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (massimo 400 euro)

 

-fabbricati rurali ad uso strumentale - esenti in quanto il comune è classificato come montano;

 

-unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati da I.A.C.P. - _______%

 

-tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili - aliquota del 0,98%;

 

-terreni agricoli - esenti in quanto il comune è classificato come montano;

 

L'Abitazione Principale e le Pertinenze

Abitazione principale

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Ne consegue che:
sono necessari ambedue i requisiti (dimora abituale e residenza anagrafica)
viene meno la possibilità di considerare abitazione principale un immobile diverso da quello di residenza anagrafica
l'abitazione principale coincide con una sola unità immobiliare per nucleo familiare nel territorio comunale.

 


Pertinenze

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Nel caso in cui, ad esempio, si possiedano due unità di categoria C/6 si applicherà, ad una, l'aliquota ridotta per l'abitazione principale.

 


Detrazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in uguale misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica (esempio: 2 coniugi comproprietari residenti, uno al 60% e uno al 40%, avranno diritto, su base annua, a 100 euro di detrazione a testa, quindi 50 euro per l'acconto).

 


Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione viene maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora e risiede anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non puo' superare l'importo massimo di euro 400 (esempio: 2 coniugi comproprietari, entrambi residenti, con due figli, avranno diritto, su base annua, a 150 euro di detrazione a testa, quindi 75 euro per l'acconto).

 


La detrazione di 200 euro, esclusa la maggiorazione per i figli, si applica anche:

 

  • alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

La Dichiarazione

Le variazioni devono essere dichiarate entro 90 giorni. Per le variazioni intervenute dall'01/01/2012, il termine per la presentazione della Dichiarazione Imu è il 30 novembre 2012 (salvo proroghe al 4 febbraio 2013, in corso di approvazione in Parlamento).

 

 

Nella sezione Modulistica di questo sito è possibile reperire le il modello di dichiarazione e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione.

 

Rimborsi e Riversamenti ad altri Comuni

Modalità e Termini per richiedere il rimborso.

 

Per le somme indebitamente versate può essere richiesto il rimborso al Comune. Occorre presentare o spedire preferibilmente l'apposito modello di richiesta di rimborso, eventualmente allegando la documentazione che si ritiene utile per l'istruttoria, insieme ad una copia di documento di riconoscimento in corso di validità. Al momento, l'ufficio è in attesa di istruzioni riguardo ai rimborsi della quota statale dell'imposta.

Lo stesso modello di richiesta di rimborso/riversamento deve essere utilizzato da chi ha effettuato erroneamente un versamento al Comune di Padova anziché al Comune dove sono ubicati i propri immobili. L'ufficio provvede a riversare la somma direttamente al Comune di competenza.

 

La modulistica per le richieste di rimborsi/riversamento è disponibile nella sezione modulistica di questo sito.

 

 

Ravvedimento Operoso

Come pagare in ritardo

 

I contribuenti che non hanno pagato l'Imu entro la scadenza prevista possono regolarizzarsi con il "ravvedimento operoso". In tal caso è prevista la regolarizzazione dei versamenti omessi, parziali o tardivi con il pagamento dell'imposta dovuta, delle sanzioni in misura ridotta (anziché del 30% come previsto in caso di accertamento), e degli interessi, a maturazione giornaliera, nella misura del saggio legale vigente (attualmente al 2,5%).

 

 

Il ravvedimento è previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni, e consente la regolarizzazione entro:

 

  • -quattordici giorni, con la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  • -dal quindicesimo giorno fino a 30 giorni, con la sanzione del 3%;
  • -oltre i trenta giorni ed entro un anno, con la sanzione del 3,75%.

 

Nel mod. F24 le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta. Occorre inoltre barrare sempre la casella "ravvedimento".

 

 

Esempio di ravvedimento entro 14 giorni:
scadenza 18/6/2012; pagamento 22/06/2012 (4 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (0,2% x 4 = 0,8% di euro 1.000) = euro 8
+ interessi (1.000 x 2,5 x 4 / 36.500) = euro 0,27
= totale importo dovuto: 1.000 + 8+ 0,27 = euro 1.008,27, arrotondato a 1.008

Esempio di ravvedimento entro 30 giorni:
scadenza 18/6/2012; pagamento 8/07/2012 (20 gg. di ritardo)
imposta dovuta = euro 1.000
+ sanzioni (3% di euro 1.000) = euro 30
+ interessi (1.000(imposta)) x 2,5(saggio interesse legale) x 20(giorni di ritardo) / 36.500) = euro 1,37
= totale importo dovuto: 1.000 + 30+ 1,37 = euro 1.031,37, arrotondato a 1.031

 

 

 

Tasse e Tributi locali

Il sito istituzionale del Comune di Motta Montecorvino è un progetto realizzato da Parsec 3.26 S.r.l.

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